CERTIFICAZIONE IMPRESE FGAS
La certificazione per imprese che utilizzano gas fluorurati ad effetto serra
La certificazione è obbligatoria per le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, recupero gas, ricerca di perdite nei seguenti tipi di impianti e apparecchiature contenenti fgas:
- impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore (Reg. (CE) n. 303/2008)
- impianti fissi di protezione antincendio ed estintori (Reg. (CE) n. 304/2008)
- recupero di gas fluorurati da quadri e apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione (Reg. (CE) n. 305/2008)
- recupero di solventi a base di gas fluorurati dalle apparecchiature contenenti solventi (Reg. (CE) n. 306/2008).
Il certificato è rilasciato alle imprese che impiegano personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto, e che dispongano di strutture, attrezzature, strumenti e procedure necessarie per svolgere l’attività stessa.
Focus normativo
Il servizio è regolamentato dalle seguenti norme:
- Regolamento CE n. 842/2006 – regolamento sugli Fgas, abrogato dal Regolamento CE 517/2014
- Dpr n. 43 del 27 gennaio 2012 che recepisce quanto previsto dal Regolamento CE per gli Stati membri di attivare un sistema di certificazione del personale e delle aziende coinvolte nell’utilizzo di gas fluorurati.
Dettagli del servizio
Per ridurre le emissioni di gas fluorurati e conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici adempiendo agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento CE n. 842/2006 su alcuni gas fluorurati ad effetto serra (abrogato e sostituito dal Regolamento CE 517/2014).
Tale regolamento stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita.